LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione
pubblica negli Stati membri è direttamente collegato
alle esigenze democratiche, sociali e culturali di
ogni società, nonché all'esigenza di preservare il
pluralismo dei mezzi di comunicazione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni
interpretative, che sono allegate al trattato che
istituisce la Comunità europea:
Le disposizioni del trattato che istituisce la
Comunità europea non pregiudicano la competenza degli
Stati membri a provvedere al finanziamento del
servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in
cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di
radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e
organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in
cui tale finanziamento non perturbi le condizioni
degli scambi e della concorrenza nella Comunità in
misura contraria all'interesse comune, tenendo conto
nel contempo dell'adempimento della missione di
servizio pubblico.
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