Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Normativa

Decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

GU n. 336 del 6-12-1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTO IL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156;
VISTA LA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 ;
VISTO IL DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 1983 , PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 1983;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI ADOTTARE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 1984;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:

 

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1 .  LA DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, VIA ETERE O VIA CAVO O PER MEZZO DI SATELLITI O CON QUALSIASI ALTRO MEZZO, HA CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE ED È RISERVATA ALLO STATO.

2 .  NELL'ORDINARE IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LO STATO SI INFORMA AI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DI PLURALISMO DETTATI DALLA COSTITUZIONE PER REALIZZARE UN SISTEMA MISTO DI EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA.

3 .  IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO SU SCALA NAZIONALE È ESERCITATO DALLO STATO MEDIANTE CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

4 .  FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE GENERALE SUL SISTEMA RADIOTELEVISIVO, IL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE È REGOLATO DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , CHE NON SIANO ABROGATE DAL PRESENTE DECRETO O RISULTINO CON QUESTO INCOMPATIBILI.

5 .  LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA DELL'EMITTENZA PRIVATA, NAZIONALE E LOCALE, NONCHÉ LE NORME DIRETTE AD EVITARE SITUAZIONI DI OLIGOPOLIO E AD ASSICURARE LA TRASPARENZA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE, SONO DETTATE DALLA LEGGE GENERALE SUL SISTEMA RADIOTELEVISIVO.

 

ART. 2. PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DI RADIODIFFUSIONE

1 .  L'ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA DELLA EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA SI SVOLGE SULLA BASE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE.

2 .  IL PIANO INDIVIDUA:

a)  LE FREQUENZE NECESSARIE AD ASSICURARE LA PRESENZA DEL SERVIZIO PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROPRI DEL SERVIZIO STESSO;
b)  I BACINI DI UTENZA IDONEI A CONSENTIRE LA PRESENZA E L'ECONOMICA GESTIONE, ENTRO I BACINI STESSI, DI UN NUMERO DI EMITTENTI PRIVATE TALE DA EVITARE SITUAZIONE DI MONOPOLIO ED OLIGOPOLIO;
c)  LE FREQUENZE UTILIZZABILI DALLE EMITTENTI PRIVATE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

 

ART. 3. NORME TRANSITORIE

1 .  SINO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE GENERALE SUL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E COMUNQUE NON OLTRE SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, È CONSENTITA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE SINGOLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE CON GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE GIÀ IN FUNZIONE ALLA DATA DELL'1 OTTOBRE 1984, FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI DETERMINARE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON I PUBBLICI SERVIZI.

2 .  AI FINI DI QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA PRIMO SONO PROVVISORIAMENTE CONSENTITI, PER OGNI SINGOLA EMITTENTE, COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI TRA I PROPRI STUDI DI EMISSIONE ED I RISPETTIVI TRASMETTITORI.

3 .  È CONSENTITA LA TRASMISSIONE AD OPERA DI PIÙ EMITTENTI DELLO STESSO PROGRAMMA PRE-REGISTRATO, INDIPENDENTEMENTE DAGLI ORARI PRESCELTI.

4 .  LE EMITTENTI TELEVISIVE DEVONO RISERVARE ALMENO IL VENTICINQUE PER CENTO DEL TEMPO DEDICATO ALLA TRASMISSIONE DI FILM DI LUNGO, MEDIO E CORTO METRAGGIO AI FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE O DI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

 

ART. 4. COMUNICAZIONE DEGLI ATTUALI ESERCENTI

1 .  I PRIVATI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, ESERCISCONO IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE HANNO L'OBBLIGO DI INOLTRARE AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA STESSA, UNA COMUNICAZIONE CONTENENTE I SEGUENTI DATI ED ELEMENTI:

a)  I DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'IMPIANTO E LE GENERALITÀ DEL RESPONSABILE DEI PROGRAMMI;
b)  UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI;
c)  INDICAZIONE DELLE ZONE SERVITE;
d)  COLLEGAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI UTILIZZATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TIPO DI IMPIANTO ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE;
e)  TIPO DI TRASMETTITORE, FREQUENZA UTILIZZATA E RELATIVA POTENZA;
f)  TIPO DELL'ANTENNA UTILIZZATA, DIAGRAMMA DI IRRADIAZIONE, GUADAGNO NELLA DIREZIONE DI MASSIMA;
g)  NOMINATIVO DI IDENTIFICAZIONE DELLA STAZIONE.

2 .  LA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA INTEGRA LA DENUNCIA DI DETENZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 403 DEL CODICE POSTALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156, ED HA LO SCOPO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE ELEMENTI IDONEI PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 2 E PER LA DETERMINAZIONE DEI BACINI DI UTENZA.

3 .  NEL CASO IN CUI DETTA COMUNICAZIONE NON SIA STATA PRESENTATA NEI TERMINI O LE EMITTENTI DIFFONDANO TRASMISSIONI MERAMENTE RIPETITIVE O CONSISTENTI IN IMMAGINI FISSE, GLI IMPIANTI SONO DISATTIVATI.

 

ART. 5. PRESIDENTE

1 .  IL PRESIDENTE È NOMINATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI CONCESSIONARIA, IN COINCIDENZA DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED HA LA MEDESIMA DURATA.

2 .  IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ, PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL QUALE RISPONDE, ED ESERCITA LA SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AZIENDALE, VERIFICANDO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 .

3 .  L' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È ABROGATO.

 

ART. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 .  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO È COMPOSTO DI QUINDICI MEMBRI NOMINATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 . LA NOMINA AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CON VOTO LIMITATO AI TRE QUARTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO MEDESIMO.

2 .  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA TRE ANNI.

3 .  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, NOMINA, TRA I SUOI COMPONENTI, UNO O PIÙ VICE-PRESIDENTI.

4 .  IL CONSIGLIO HA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
1) APPROVA LA PROPOSTA DI BILANCIO DELLA SOCIETÀ E LE PROIEZIONI ECONOMICHE DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
2) INDICA I CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ANNUALI DI SPESA E DI INVESTIMENTO FACENDO RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ATTO DI CONCESSIONE; SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, APPROVA LA DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO ANNUO GLOBALE DELLE ENTRATE, NONCHÉ LA DETERMINAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI MASSIMA DELLE PROGRAMMAZIONI E DEI PIANI PLURIENNALI DI INVESTIMENTO;
3) FORMULA DIRETTIVE GENERALI SUL CONTENUTO DEI PROGRAMMI;
4) VERIFICA LA IMPARZIALITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI FORMULATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103;
5) DETTA LE NORME DI PRINCIPIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE FISSANDO CRITERI OGGETTIVI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI E DEI GIORNALISTI E PER LE COLLABORAZIONI DI CARATTERE CONTINUATIVO;
6) INDICA LE LINEE GENERALI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLA POLITICA CONTRATTUALE;
7) NOMINA, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, I VICE-DIRETTORI GENERALI, I DIRETTORI DELLE RETI E DELLE TESTATE RADIOFONICHE E TELEVISIVE E I DIRETTORI DI PARI LIVELLO;
8) ELABORA GLI INDIRIZZI CULTURALI ED EDITORIALI DELLA SOCIETÀ, CHE AFFIDA PER L'ATTUAZIONE AL DIRETTORE GENERALE.

5 .  L' ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È ABROGATO.

 

ART. 7. COLLEGIO SINDACALE

1 .  IL CONTROLLO DELLA GESTIONE SOCIALE È EFFETTUATO, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DA UN COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA CINQUE SINDACI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

2 .  LE INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , PER I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE VALGONO ANCHE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

3 .  I SINDACI SVOLGONO LE FUNZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

4 .  L' ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È ABROGATO.

 

ART. 8. DIRETTORE GENERALE

1 .  IL DIRETTORE GENERALE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI CONCESSIONARIA.

2 .  IL DIRETTORE GENERALE RISPONDE DELLA GESTIONE AZIENDALE ED È RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO, DELLA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEL PERSONALE IN TERMINI DI FUNZIONALITÀ, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI DETTATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , E SECONDO LE DIRETTIVE FORNITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; ASSICURA ALTRESÌ IL PLURALISMO DELLA PROGRAMMAZIONE.

3 .  A TAL FINE SOVRAINTENDE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA ATTIVITÀ DELL'AZIENDA; PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA NOMINA DEI DIRIGENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 6 , COMMA QUARTO, N. 7), E NOMINA GLI ALTRI DIRIGENTI; PARTECIPA SENZA VOTO DELIBERATIVO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

4 .  L' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È ABROGATO.

 

ART. 9. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

1 .  LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PONE IN ESSERE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA PIÙ IDONEA AL CONSEGUIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI ATTRAVERSO UN'ARTICOLAZIONE IN RETI E TESTATE.

2 .  È ABROGATO L' ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , ESCLUSI I COMMI PRIMO, TREDICESIMO E QUATTORDICESIMO.

 

ART. 10.

  IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

  IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 6 DICEMBRE 1984
PERTINI
CRAXI - GAVA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 6 DICEMBRE 1984
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 52, FOGLIO N. 19.

18.01.08

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