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Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 n. 188
Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale

GU N.188 del 12 agosto 1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 29 luglio 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Riconosciuta l'opportunità di assentire alla RAI per un periodo di venti anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Viste le note del 25 gennaio e 28 gennaio 1994, con le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha richiesto il prescritto parere alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Considerato che il suddetto parere non è stato espresso nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale.

2. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

CONVENZIONE
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Premesso

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 387, viene a scadere il 31 luglio 1994;

che l'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto- legge 28 febbraio 1994, n. 141, prevede che entro il 31 marzo 1994 sia stipulata una convenzione tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di anni venti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del dott. Lorenzo Sansalone facente funzioni di segretario generale del Ministero P.T. - e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente prof. Claudio Demattè all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 2 febbraio 1994 - che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata "RAI" o "società concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1
Oggetto della concessione

1. E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi con qualsiasi mezzo tecnico sull'intero territorio nazionale, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 6 agosto 1990, n. 223, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società concessionaria è tenuta a diffondere i programmi di cui al precedente comma alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli ed in conformità alle indicazioni contenute nel contratto di servizio di cui al successivo art. 3.

3. L'informazione ed i programmi della RAI devono rigorosamente ispirarsi ai princìpi di imparzialità, obiettività e completezza propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica.

4. La concessione comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione; b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.

5. La società concessionaria può, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate.

Art. 2
Fonti legislative e regolamentari

1. La RAI deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei princìpi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

Art. 3
Contratto di servizio

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione.

2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, ed individua i criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei limiti dell'inflazione programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento sono correlati a parametri di produttività, ad obiettivi di qualità del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie. Il contratto di servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in ambito locale.

3. Il contratto di servizio relativo al triennio 1994-1996, deve essere stipulato entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza di quello vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro tale data, l'adeguamento dei canoni di abbonamento sarà provvisoriamente determinato nella misura del cinquanta per cento del tasso d'inflazione programmato, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo aggiornamento contenuto nel contratto di servizio.

Art. 4
Canoni di abbonamento e di concessione

1. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi, sono fissati secondo le misure indicate nella allegata tabella richiamata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141.

2. Per l'anno 1994 il canone di concessione è fissato nella misura indicata all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141.

Art. 5
Attività consentite alla concessionaria

1. Alla società è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali (nei limiti di cui all'art. 1, comma 13, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287), connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

2. Le attività di cui ai precedenti commi non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

3. La società non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro.

4. Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.

Art. 6
Sede legale e struttura organizzativa della società concessionaria

1. La sede legale della RAI è stabilita nel comune di Roma e non potrà essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro

2. La concessionaria determina la propria struttura organizzativa e produttiva secondo princìpi di economicità e di efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione e nel contratto di servizio.

Art. 7
Capitale sociale

1 Il capitale della società concessionaria deve essere adeguato alla entità degli impianti da gestire e deve essere tempestivamente aumentato in funzione del potenziamento e sviluppo dei medesimi.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può chiedere, in ogni momento, la verifica in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 8
Esercizio del servizio radiotelevisivo

1. Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, con modalità idonee ad assicurare la più ampia diffusione sul territorio nazionale, e ove consentito verso l'estero, mediante: a) tre reti radiofoniche, per la diffusione di altrettanti programmi, con le quali è consentita anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale per non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera; b) tre reti televisive per la diffusione di altrettanti programmi; una di tali reti deve essere idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale. Trasmissioni di programmi in ambito regionale, subregionale ed interregionale possono essere effettuate anche sulle altre due reti senza modificarne la struttura ed utilizzando le frequenze già assegnate e nei limiti previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; c) idonei mezzi di collegamento per la produzione e la distribuzione.

2. La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a: una media annua di quarantacinque ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); una media annua di ventiquattro ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera b).

3. Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi irradiati, qualunque sia la natura, il contenuto e la provenienza.

4. La concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che saranno richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La concessionaria è tenuta a garantire sulle autostrade italiane adeguate informazioni sulla viabilità mediante appositi notiziari nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza messaggi pubblicitari, sono trasmessi sul tracciato autostradale e zone limitrofe. 6. La concessionaria è tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con handicap sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine nel contratto di servizio di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di attuazione e sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto dalla concessionaria.

Art. 9
Utilizzazioni particolari degli impianti

1. La RAI ha la facoltà di utilizzare gli impianti tecnici, purché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi dall'estero e per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi informandone, con relazioni periodiche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'utilizzazione degli impianti tecnici della RAI è consentita previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che stabilirà le relative condizioni, sentita la concessionaria, per: a) l'organizzazione e la effettuazione di conferenze radiotelevisive; b) l'organizzazione e la realizzazione di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito di programmi radiofonici, televisivi e di altri segnali generati da terzi, nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti; d) ogni altra attività che corrisponda ai fini aziendali e consenta il massimo rendimento degli impianti e dell'organizzazione.

Art. 10
Pubblicità

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica, fermo il divieto di pubblicità locale, non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

Art. 11
Tutela dei minori

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si impegna a realizzare su ogni rete linee di programmazione per i minori che tengano conto dell'esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, avvalendosi all'uopo anche di esperti particolarmente qualificati. Nel contratto di servizio saranno definiti i criteri da seguire nella programmazione. Saranno altresì definiti i criteri di scelta nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 12
Attività di ricerca e di sperimentazione

1. La concessionaria è tenuta a destinare adeguate risorse, correlate all'entità degli investimenti, per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva e dati associati, tenendo anche conto delle potenzialità del mercato nazionale ed internazionale.

2. La concessionaria si impegna a sottoporre al Ministero, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolareggiati delle nuove sperimentazioni.

3. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può stipulare apposite convenzioni, sia con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica, per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche relative al proprio settore di attività. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva di coordinare ed indirizzare tali iniziative.

4. La RAI informa periodicamente il Ministero dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nella attività di ricerca.

Art. 13
Assegnazione di frequenze

1. Sino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora, l'attribuzione di frequenze alla concessionaria è disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in sede di approvazione di piani esecutivi.

2. La concessionaria, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo delle frequenze e alla loro pianificazione, secondo modalità da stabilirsi nel contratto di servizio.

Art. 14
Realizzazione degli impianti

1. La RAI ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. La RAI potrà utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, alle condizioni concordate con i gestori dei servizi stessi.

3. Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la realizzazione di impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di telecomunicazioni.

4. Le modalità d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati ed approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. I canoni relativi all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, in rapporto al costo degli impianti stessi.

Art. 15
Attrezzature tecniche accessorie

1. Il complesso di immobili e di impianti destinati allo svolgimento del servizio sarà dotato delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al proprio funzionamento, nonché di collegamenti telefonici e dati di servizio.

Art. 16
Controlli e collaudi

1. La società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 17
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti è effettuata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, per quanto di propria competenza, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione della concessionaria, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, sono effettuate dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Art. 18
Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio di esercizio

1. Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e dovrà essere comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione.

2. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro trenta giorni dalla avvenuta delibera.

3. Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere trasmesso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello del tesoro entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria.

5. E' in facoltà delle predette amministrazioni richiedere, entro l'esercizio successivo, tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

6. La società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

7. La RAI deve comunicare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i dati, le notizie e i documenti richiesti ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.

Art. 19
Prestazioni aggiuntive

1. Le prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità, sono regolate con le apposite convenzioni aggiuntive previste dall'art. 20 della stessa legge, da rinnovare con l'entrata in vigore della presente convenzione e da rinegoziare alla scadenza dei contratti di servizio triennali.

Art. 20
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 1 miliardo in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

3. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 della presente convenzione.

4. Qualora il ritardo superi un anno il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 23.

5. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

6. Il Ministero del tesoro ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 21
Riscatto

1. Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 22
Penalità

1. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della presente convenzione, la società concessionaria sarà gravata di una penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno

2. Qualora il ritardo superi l'anno, alla società concessionaria viene applicata la sanzione prevista nel successivo art. 23

3. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di dieci milioni di lire ad un massimo di cento milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.

4. La suddetta penalità non esonera la società concessionaria da una eventuale responsabilità verso terzi.

5. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, che deve essere reintegrato ai sensi dell'art. 20 della presente convenzione.

6. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società concessionaria, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non darà luogo alle penalità previste nel presente articolo.

Art. 23
Decadenza

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza dalla concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. In caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere in gestione diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, secondo la disciplina di cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24
Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie, che sorgano in sede di applicazione della presente convenzione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dal Ministero del tesoro, due dalla società concessionaria ed uno con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Art. 25
Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva ed avrà la durata di anni venti.

Art. 26
Aggiornamento e revisione della convenzione

1. A richiesta di una delle parti, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria, decorso un anno dalla entrata in vigore della presente convenzione e, successivamente, con cadenza biennale, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

2. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata, insieme con il contratto di servizio.

Roma, 15 marzo 1994

p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il presidente: Prof. DEMATTÈ

p. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Dott. SANSALONE

 

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